Comitato italiano per le Assemblee dei Cittadini estratti a sorte
Via di San Basilio 64, Roma
info@politicipercaso.it

Autenticatori

Autenticatori

Prima di iniziare a raccogliere firme sui moduli vidimati, assicurati di avere una persona che possa autenticare le firme. Invia un’email ai consiglieri comunali della tua città per sondare la loro disponibilità, o chiedi aiuto a una persona che conosci che può svolgere questa funzione. Gli autenticatori sono figure previste dalla legge che possono autenticare le firme in calce al modulo di raccolta firme. Queste figure sono sono elencate nell’art.14 della legge 53/1990 che ha ricevuto nel tempo modifiche e integrazioni e che oggi prevede quanto segue:

“Sono competenti ad eseguire le autenticazioni […]

  • i notai
  • i giudici di pace
  • i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture
  • i segretari delle procure della Repubblica
  • gli avvocati iscritti all’albo che abbiano comunicato la loro disponibilità all’ordine di appartenenza
  • i consiglieri regionali
  • i membri del Parlamento
  • i presidenti delle province
  • i sindaci metropolitani
  • i sindaci
  • gli assessori comunali e provinciali
  • i componenti della conferenza metropolitana
  • i presidenti dei consigli comunali e provinciali
  • i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali
  • i segretari comunali e provinciali
  • i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia
  • i consiglieri provinciali che comunichino la propria disponibilità al presidente della provincia
  • i consiglieri metropolitani che comunichino la propria disponibilità al sindaco della città metropolitana
  • i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità al sindaco”.

Alcune figure hanno una competenza diretta ad autenticare derivata dalla legge come i notai, i giudici di pace, i cancellieri, i sindaci, etc.; altre figure hanno un potere derivato dalla legge ma devono comunque ottemperare a quanto prescrive la normativa, ovvero effettuare la comunicazione della propria disponibilità all’ordine di appartenenza come per gli avvocati o al sindaco come per i consiglieri comunali, una mera comunicazione seppur necessaria ma che non ha bisogno di autorizzazioni; e, infine, altre figure possono autenticare solo se incaricate da qualcuno, come accade per i funzionari comunali o provinciali che per svolgere tale competenza devono ricevere l’incarico dal Sindaco o dal Presidente di Provincia.

La competenza territoriale

La competenza ad autenticare di ciascuna figura elencata dalla legge è limitata solo dal punto di vista territoriale. Il principio da applicare è quello della competenza territoriale dell’ufficio che si ricopre. Alcuni esempi: il consigliere comunale può autenticare le firme di tutti i cittadini di qualsiasi residenza ma solo nell’ambito territoriale del comune dove svolge il ruolo di consigliere (dunque, per esempio: il consigliere comunale di Roma potrà autenticare le firme di un cittadino di Milano o di Firenze o di Roma ma solo nell’ambito del territorio del Comune di Roma); il consigliere regionale, tutti i cittadini di qualsiasi residenza nell’ambito della propria regione; il cancelliere di Tribunale potrà autenticare le firme di tutti i cittadini di qualsiasi residenza ma solo nell’ambito del circondario del proprio Tribunale; quelli di Corte d’Appello nell’ambito territoriale della Corte d’Appello; gli avvocati, così come i notai, esercitando su tutto il territorio nazionale possono invece autenticare tutti i cittadini italiani sull’intero territorio nazionale.

Il timbro dell’ufficio

Alla fine del modulo referendario è presente l’indicazione per gli autenticatori di apporre il cosiddetto “bollo dell’ufficio” come previsto dall’art. 20 della legge 15/1968 che afferma:

“Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.”

Tutte le figure indicate dalla norma che elenca le figure competenti ad autenticare lo hanno per incarico del loro ufficio, o lo hanno assegnato a seguito di richiesta.

Invece, l’avvocato, essendone sprovvisto istituzionalmente, non ha l’obbligo di apposizione di tale timbro. Sul punto il Comitato promotore ha interpellato gli uffici del Ministero degli Interni che hanno così risposto:

“… il competente Ufficio della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali di questo Ministero, ha confermato che la predetta disposizione dell’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 non può trovare inderogabile applicazione per i soggetti che non hanno un timbro identificativo della loro qualità. Tale orientamento risulta confermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa con riferimento alla figura dei consiglieri comunali o provinciali (ad es. Consiglio Stato, Sez. V, n. 5345 del 22 settembre 2011, n. 8420 del 18 dicembre 2009, n. 1074 del 6 marzo 2006, n. 1723 del 17 luglio 2000).
Tali considerazioni, quindi, possono valere per gli avvocati iscritti all’albo sprovvisti di un loro timbro personale o dello studio legale di appartenenza, ai quali è stata estesa la capacità autenticatoria in materia elettorale nonché referendaria, purché comunichino la loro disponibilità all’ordine di appartenenza.
In occasione della predisposizione delle consuete istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature in vista dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali amministrative dei mesi di settembre od ottobre 2021, verranno fornite tali indicazioni a beneficio delle commissioni elettorali circondariali e delle stesse forze politiche. Resta inteso che, all’interno del modulo di autentica delle sottoscrizioni, i pubblici ufficiali abilitati, nel riportare quanto prescritto dalla legge (data e luogo di autenticazione, ecc.), ai fini della regolarità, certezza e celerità del procedimento di esame delle liste e candidature proposte, dovranno indicare la rispettiva qualifica giuridica o la carica rivestita.”

Load More

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *