La vidima dei moduli
Per essere validi, i moduli per la raccolta delle firme devono essere preventivamente vidimati dai seguenti soggetti che, per legge (Art. 7 della Legge n. 352/70), devono eseguire la vidimazione gratuitamente entro 48 ore dalla presentazione presso il loro ufficio:
- Dirigenti della cancelleria della Corte d’Appello o un cancelliere presso la Sede della Corte d’Appello;
- Cancelliere capo del Tribunale o funzionario delegato presso la Sede del Tribunale;
- Segretario Comunale capo o un funzionario appartenente alla segreteria comunale presso il Comune.
Una volta vidimati, i moduli sono utilizzabili senza alcuna ulteriore formalità.