Il rinnovo dell’Assegno di Inclusione va chiesto dopo 18 mesi. Si conteggiano da calendario o in base al numero di erogazioni?
Tra i percettori dell’Assegno di Inclusione è comune un dubbio relativo al rinnovo dopo 18 mesi. Da quando bisogna iniziare a contare e qual è la modalità di calcolo? Facciamo chiarezza.
L’Assegno di Inclusione è disciplinato da una serie di regole restrittive. La più importante riguarda certamente la necessità di sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale altrimenti non si riceveranno mai i soldi del sussidio pur inviando la domanda e soddisfacendo i requisiti. Proprio la firma del PAD comporta altri obblighi per i percettori dell’AdI come la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato entro 60 giorni dalla comunicazione di attivabilità al lavoro.
Ogni 90 giorni, poi, i beneficiari si devono presentare ai Centri per l’Impiego oppure ai servizi sociali per aggiornare la propria posizione ed evitare la sospensione del sussidio economico. Tra gli obblighi dei percettori anche quello di accettare la prima offerta di lavoro congrua. Chi rispetterà tutte le regole potrà ricevere l’Assegno di Inclusione mensilmente per 18 mesi e, dopo la sospensione di un mese richiederne, il rinnovo per altri 12 mesi.
Il dubbio per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione è se i 18 mesi dopo i quali chiedere il rinnovo si conteggiano da calendario oppure in base ai pagamenti ricevuti. Saperlo è fondamentale per scegliere il momento giusto per fare domanda di rinnovo dopo la sospensione di un mese.
Secondo la normativa non si conteggiano i mesi di calendario bensì le mensilità effettivamente corrisposte al percettore. Significa che l’interessato deve contare le ricariche ricevute sulla Carta AdI perché ogni ricarica corrisponde ad una mensilità (la verifica è semplice, basta accedere al portale INPS con credenziali digitali ed entrare nella sezione dedicata). Nel caso in cui durante un mese non si sia ricevuta la ricarica per sospensione, decadenza o mancato versamento del sussidio allora non si dovrà conteggiare.
A determinare i 18 mesi dopo i quali chiedere il rinnovo dopo lo stop di un mese, dunque, il numero delle mensilità che sono state accreditate al cittadino. Per esempio chi ha ricevuto l’AdI tutti i mesi senza sospensioni da gennaio 2024 avrà la diciottesima mensilità a giugno 2025. Luglio sarà il mese di pausa obbligatoria e ad agosto scatterà il rinnovo per altri 12 mesi (previa domanda naturalmente).
Ipotizziamo che a marzo 2024 la ricarica non sia stata effettuata per poi riprendere ad aprile. In questo caso la 18esima mensilità sarà quella di luglio 2025, agosto sarà il mese di stop e il rinnovo partirà da settembre. Dopo la decadenza dalla misura e poi l’invio di una nuova domanda il conteggio dei 18 mesi non ripartirà da zero ma le mensilità ricevute si dovranno sommare a quelle della nuova domanda.
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